Art. 816-quinquies c.p.c. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

2. Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.

3. Si applica l’articolo 111.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.