Art. 811 c.p.c. Sostituzione di arbitri

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato.
Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.