Art. 766 c.p.c. Avviso alle persone interessate

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.