Art. 756 c.p.c. Custodia delle chiavi

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.