Art. 691 c.p.c. Contravvenzione al divieto del giudice
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.