Art. 618-bis c.p.c. Procedimento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

2. Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Testo in vigore dal 1° marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.