Art. 617 c.p.c. Forma dell’opposizione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.113a(115)(116)
2. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.113a(115)(116)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Aggiornamento (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006.”
Aggiornamento (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 617 c.p.c. disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, il rimedio con cui le parti del processo esecutivo contestano la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti dell’esecuzione. Si distingue dall’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si nega il diritto di procedere a esecuzione forzata, cioè l’an dell’esecuzione: l’opposizione agli atti riguarda invece il quomodo, ossia il modo in cui l’esecuzione è preparata e condotta, e mira a far dichiarare la nullità o l’illegittimità di un atto.
La ratio del termine breve e perentorio è garantire la stabilità degli atti del processo esecutivo, che procede per fasi successive, ciascuna delle quali presuppone la validità della precedente: i vizi formali devono essere fatti valere subito, altrimenti si consolidano. Il termine, originariamente di cinque giorni, è stato portato a venti giorni dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con efficacia, per effetto delle successive proroghe, dal 1° marzo 2006.
Contenuto della disposizione
Il procedimento è regolato dall’art. 618 c.p.c.: il giudice dell’esecuzione adotta i provvedimenti indilazionabili, anche sospendendo la procedura, e fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito. La sentenza che decide l’opposizione non è appellabile ed è impugnabile solo con ricorso per cassazione.
Profili applicativi
Il termine di venti giorni è il punto più delicato. Decorre dalla conoscenza legale dell’atto, di regola assicurata dalla notificazione; se la notificazione manca o è viziata, è integrato o sostituito dalla conoscenza di fatto, acquisita anche in via informale o attraverso un atto successivo che presuppone quello viziato. Spetta all’opponente indicare e provare con precisione quando ha avuto conoscenza dell’atto: in mancanza, l’opposizione è inammissibile perché non è possibile verificarne la tempestività, anche se il vizio denunciato fosse grave. Le parti del processo esecutivo hanno un onere di diligenza nel seguirne lo sviluppo.
Altro errore frequente è l’errata qualificazione dell’opposizione. Il giudice qualifica la domanda secondo il suo contenuto sostanziale: se si contesta il diritto di procedere (inesistenza del titolo, pagamento, impignorabilità assoluta del bene) si ha opposizione all’esecuzione, senza termini; se si contesta la regolarità dell’atto si ha opposizione agli atti, soggetta al termine perentorio. Dalla qualificazione dipende anche il regime di impugnazione della sentenza.
L’opposizione agli atti è esperibile solo contro atti riferibili al giudice dell’esecuzione o comunque al procedimento: gli atti dell’ufficiale giudiziario o di altri ausiliari vanno prima sottoposti al giudice dell’esecuzione, ad esempio con istanza ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o con richiesta di istruzioni nel rilascio (art. 610 c.p.c.), e solo il provvedimento che ne deriva è opponibile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 617 c.p.c. va letto con l’art. 615 c.p.c. sull’opposizione all’esecuzione e con l’art. 619 c.p.c. sull’opposizione di terzo, che compongono il sistema delle opposizioni esecutive. Il procedimento è regolato dall’art. 618 c.p.c., mentre l’art. 618-bis c.p.c. detta regole particolari per le materie di lavoro e previdenza. Il giudice competente per l’opposizione preventiva è individuato dall’art. 480, terzo comma, c.p.c. Numerosi provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono espressamente impugnabili con l’opposizione agli atti, ad esempio l’ordinanza che decide le contestazioni sulla dichiarazione del terzo (art. 549 c.p.c.), le ordinanze in materia di vendita e quelle sul progetto di distribuzione (art. 512 c.p.c.). Gli atti degli ausiliari passano prima per il controllo del giudice dell’esecuzione (artt. 60 e 610 c.p.c.). Nella riscossione coattiva tributaria il riparto con la giurisdizione del giudice tributario è regolato dall’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.