Art. 604 c.p.c. Disposizioni particolari

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

2. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.