Art. 599 c.p.c. Pignoramento
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
2. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.