Art. 599 c.p.c. Pignoramento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

2. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.