Art. 594 c.p.c. Assegnazione delle rendite

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.