Art. 58-bis c.p.c. Ufficio per il processo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.

Testo in vigore dal 1° novembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.