Art. 579 c.p.c. Persone ammesse agli incanti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.

2. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

3. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.