Art. 579 c.p.c. Persone ammesse agli incanti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.
2. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
3. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.