Art. 556 c.p.c. Espropriazione di mobili insieme con immobili
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.
2. In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.