Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.(87)(92)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (87)
La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l’art. 6, commi 1 e 2) che “Il giudice onorario aggregato ha l’obbligo di astenersi, e può in difetto essere ricusato a norma dell’articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L’astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non è richiesta l’autorizzazione prevista dall’articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice onorario aggregato ha altresì l’obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori”.
Aggiornamento (92)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l’art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto:
- (con l’art. 1, comma 11) che “Il giudice onorario aggregato ha altresì l’obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori.”
- (con l’art. 1, comma 15) che “Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 51 c.p.c. apre il capo dedicato all’astensione e alla ricusazione del giudice e costituisce, insieme agli artt. 52-54 c.p.c., la principale garanzia processuale dell’imparzialità e della terzietà del giudice, oggi espressamente affermate dall’art. 111, secondo comma, Cost. La norma individua le situazioni in cui il giudice, per i suoi rapporti con le parti, con i difensori o con la causa, deve spogliarsi della controversia, e quelle in cui può chiedere di farlo.
Il testo è sostanzialmente quello originario; la legge 9 gennaio 2004, n. 6, istitutiva dell’amministrazione di sostegno, ha aggiunto l’amministratore di sostegno tra le figure del numero 5), con effetto dal 19 marzo 2004. Regole ulteriori valgono per i giudici onorari (ad esempio l’art. 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, per i giudici onorari aggregati).
Contenuto della disposizione
Il primo comma elenca i casi di astensione obbligatoria:
Il secondo comma prevede l’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza: il giudice chiede l’autorizzazione al capo dell’ufficio o, se riguarda quest’ultimo, al capo dell’ufficio superiore. Il procedimento ha natura amministrativa e non coinvolge le parti.
Ai casi di astensione obbligatoria corrisponde il diritto delle parti di proporre ricusazione (art. 52 c.p.c.), con ricorso depositato almeno due giorni prima dell’udienza o, se il nome del giudice non era noto, prima dell’inizio della trattazione.
Profili applicativi
Le ipotesi del primo comma sono di stretta interpretazione, perché derogano al principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). Ne deriva che non integrano causa di astensione obbligatoria l’aver deciso cause analoghe o seriali, anche tra le stesse parti, né l’aver emesso provvedimenti sfavorevoli alla parte. Il numero 4 riguarda la conoscenza della medesima causa in altro grado dello stesso processo; ne restano fuori i giudizi diversi, anche se connessi, per i quali può semmai venire in rilievo l’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza.
La grave inimicizia deve fondarsi su rapporti personali estranei al processo; può derivare dall’attività giurisdizionale solo in casi patologici di macroscopica violazione di legge rivelatrice di ostilità.
Sul piano dei rimedi, la mancata astensione si fa valere esclusivamente con la ricusazione nei tempi e nei modi dell’art. 52 c.p.c.: se la parte non ricusa, il vizio non può essere dedotto come motivo di nullità della sentenza in sede di impugnazione. Fa eccezione l’ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da renderlo sostanzialmente parte: in tal caso la decisione è nulla.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 52 c.p.c. disciplina la ricusazione, l’art. 53 c.p.c. l’autorità competente a deciderla e l’art. 54 c.p.c. il relativo procedimento e le sanzioni per l’istanza inammissibile o rigettata. L’art. 63 c.p.c. estende la disciplina al consulente tecnico e l’art. 815 c.p.c. prevede cause analoghe di ricusazione degli arbitri. Sul piano costituzionale rilevano gli artt. 25 e 111 Cost. e, in ambito sovranazionale, l’art. 6 CEDU. Nel processo penale la materia è regolata dagli artt. 34-44 c.p.p., che prevedono anche specifiche incompatibilità funzionali.