Art. 473-bis c.p.c. Ambito di applicazione. Mutamento del rito

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

2. (178)

3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

4. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di cui all’articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti.

5. (178).

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

7. (178).

8. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

9. (178).(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 473-bis c.p.c. apre il titolo IV-bis del libro secondo, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, che ha creato un rito unitario per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Prima della riforma la materia era frammentata in una pluralità di procedimenti (separazione, divorzio, procedimenti camerali per i figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti de potestate davanti al tribunale per i minorenni), con forme, termini e impugnazioni diverse. La norma individua l’ambito del nuovo rito, i procedimenti esclusi, le regole residuali e i meccanismi di mutamento del rito.

Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, reca le modifiche del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo), che ha precisato l’elenco dei procedimenti esclusi e riscritto la disciplina del mutamento del rito. Le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022 si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1); quelle del correttivo, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo la stessa data (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164 del 2024).

Contenuto della disposizione

  • Ambito: il rito si applica ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente.
  • Esclusioni: restano fuori, in ogni caso, i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione.
  • Norme residuali: per quanto non disciplinato dal titolo IV-bis si applicano le norme dei titoli I e III del libro secondo, cioè il processo ordinario davanti al tribunale e le impugnazioni.
  • Mutamento verso il rito di famiglia: se un procedimento rientrante nell’ambito è promosso in altre forme, il giudice ordina il mutamento del rito, fissa l’udienza dell’art. 473-bis.21 c.p.c. e assegna termini perentori per integrare gli atti.
  • Mutamento in uscita: se una causa promossa con il rito di famiglia non vi rientra, il giudice, se competente, dispone il mutamento del rito dando le disposizioni per il seguito; altrimenti dichiara l’incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione con il rito proprio.
  • Limiti: i provvedimenti di mutamento sono pronunciati non oltre la prima udienza; gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo il rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate.

Profili applicativi

La prima questione pratica è il regime transitorio. La Cassazione ha chiarito che il termine “procedimento” della norma transitoria comprende l’intero sviluppo del giudizio, in ogni fase e grado: se il primo grado era pendente al 28 febbraio 2023, anche l’appello proposto successivamente segue le forme previgenti, cioè l’atto di citazione o il rito camerale applicato, e non il ricorso dell’art. 473-bis.30 c.p.c. L’errore sulla forma dell’impugnazione può costare l’inammissibilità per tardività.

La seconda questione riguarda l’ambito. L’inclusione delle domande risarcitorie per violazione dei doveri familiari consente di trattare con il rito di famiglia, ad esempio, l’illecito endofamiliare tra genitori; la riconduzione di una causa al rito non significa però che ad essa si applichino tutte le regole pensate per i minori, come l’ascolto, che resta dovuto solo quando il provvedimento incide sulla sfera del figlio. Restano invece estranee le liti puramente patrimoniali tra ex coniugi o ex conviventi, come lo scioglimento della comunione o le domande fondate sul diritto di proprietà.

Infine, il mutamento del rito non fa regredire il processo: le preclusioni maturate secondo il rito seguito restano ferme. La parte che dubita del rito scelto dall’avversario deve comunque rispettare i termini del rito in concreto adottato, per non incorrere in decadenze.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34560: nei giudizi risarcitori tra genitori per la privazione del rapporto con il figlio, il minore non è parte in senso sostanziale e il suo ascolto, previsto oggi dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., non è dovuto, perché la decisione non incide sulle situazioni del rapporto di filiazione.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 maggio 2025, n. 12127: il termine “procedimento” dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022 comprende ogni fase e grado; nei procedimenti in materia di persone, minori e famiglie pendenti in primo grado al 28 febbraio 2023 l’appello resta regolato dalle norme previgenti e non dall’art. 473-bis.30 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 aprile 2026, n. 10289: in conformità, le norme sull’appello del rito unificato si applicano solo contro provvedimenti emessi all’esito di una trattazione condotta con le nuove regole; l’appello con citazione contro una sentenza di divorzio resa in un giudizio iniziato nel 2018 era tempestivo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16190: in caso di mutamento del rito restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito seguito prima; il convenuto che contesti il rito scelto deve comunque osservarne le regole. La pronuncia riguarda l’art. 4 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la cui regola è riprodotta nell’ultimo comma dell’art. 473-bis.

Rapporti con altre norme

L’articolo è la porta d’ingresso agli artt. 473-bis.1 e seguenti c.p.c.: disposizioni generali (giudice, curatore speciale, ascolto del minore), procedimento contenzioso (artt. 473-bis.11-473-bis.29), impugnazioni (artt. 473-bis.30 e seguenti), violenza domestica (artt. 473-bis.40 e seguenti) e procedimenti speciali. Per l’udienza fissata con il mutamento rinvia all’art. 473-bis.21 c.p.c.; per le norme residuali ai titoli I e III del libro secondo. La disciplina transitoria è negli artt. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 e 7 del d.lgs. n. 164 del 2024; il riparto di competenza con il tribunale per i minorenni resta regolato dall’art. 38 disp. att. c.c.