Art. 443 c.p.c. Rilevanza del procedimento amministrativo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
2. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
3. Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.