Art. 406 c.p.c. Procedimento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.