Art. 395 c.p.c. Casi di revocazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;(58)
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.(43)(55)(73)

Testo in vigore dal 2 marzo 1995

Note di aggiornamento

Aggiornamento (43)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 gennaio 1986, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n.5), vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), ha dichiarato “l’incostituzionalità dell’art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e affette dall’errore di cui al n. 4 dell’art. 395 dello stesso codice”.

Aggiornamento (55)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1989, n. 558 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato”.
Ha inoltre dichiarato, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, “l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti”.

Aggiornamento (58)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991, n. 36 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio”.

Aggiornamento (73)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 51 (in G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 395 c.p.c. individua i casi di revocazione, il mezzo di impugnazione a critica vincolata con cui si chiede allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza di rimuoverla perché viziata da circostanze tassativamente indicate: il dolo di una parte, le prove false, il ritrovamento di documenti decisivi, l’errore di fatto, il contrasto con un precedente giudicato, il dolo del giudice. La revocazione non serve a rimediare a errori di giudizio, ma a vizi che hanno alterato il processo di formazione della decisione, spesso emersi solo dopo la pronuncia.

Il testo è quello del codice del 1940, ma la sua portata è stata ampliata da numerose pronunce della Corte costituzionale: la n. 17 del 1986 e la n. 36 del 1991 hanno esteso la revocazione per errore di fatto alle sentenze della Corte di cassazione, oggi regolata dall’art. 391-bis c.p.c.; la n. 558 del 1989 e la n. 51 del 1995 l’hanno estesa ai provvedimenti di convalida di sfratto, per errore di fatto e per dolo della parte. La riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha poi affiancato nuove ipotesi di revocazione delle pronunce di legittimità, come quella per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 391-quater c.p.c.).

Contenuto della disposizione

Sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado, nei casi seguenti:

  • n. 1, dolo di una parte in danno dell’altra: non basta la violazione del dovere di lealtà, ma occorre un’attività fraudolenta che paralizzi la difesa avversaria e impedisca al giudice di accertare la verità.
  • n. 2, prove false: riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, oppure prima di essa ma all’insaputa del soccombente; la falsità deve risultare da un accertamento già passato in giudicato.
  • n. 3, documenti decisivi ritrovati dopo la sentenza, che la parte non aveva potuto produrre per forza maggiore o per fatto dell’avversario.
  • n. 4, errore di fatto risultante dagli atti o documenti: la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sull’inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato.
  • n. 5, contrasto con un precedente giudicato fra le stesse parti, purché la sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
  • n. 6, dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Si distingue tra revocazione ordinaria (nn. 4 e 5), proponibile nei termini ordinari delle impugnazioni e solo finché la sentenza non è passata in giudicato, e revocazione straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6), proponibile anche contro sentenze passate in giudicato, nel termine di trenta giorni dalla scoperta del dolo o della falsità, dal ritrovamento del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice (artt. 396 e 326 c.p.c.). La domanda si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 398 c.p.c.).

Profili applicativi

Il motivo più invocato è l’errore di fatto, che deve consistere in una svista percettiva, un abbaglio dei sensi nella lettura degli atti, e non in un errore di valutazione o di interpretazione. L’errore deve essere evidente dal semplice raffronto tra la sentenza e gli atti, decisivo per la decisione e non riguardare un fatto discusso tra le parti. Chi lamenta che il giudice abbia valutato male una prova o abbia omesso di considerare un argomento propone, in realtà, un errore di giudizio, inammissibile in sede revocatoria. Il rigore è massimo per le pronunce della Cassazione, impugnabili solo per errore di fatto relativo agli atti interni al giudizio di legittimità.

Per il documento ritrovato, l’onere della prova è pesante: occorre indicare sia perché il documento non poté essere prodotto, sia perché sarebbe stato decisivo; la mera ignoranza della sua esistenza non basta se dipende da negligenza, specie quando si tratta di atti di una pubblica amministrazione, facilmente reperibili. Per le prove false, la falsità deve essere già accertata con sentenza passata in giudicato, civile o penale, e non può essere dimostrata nello stesso giudizio di revocazione.

Il giudizio si articola in una fase rescindente, in cui si verifica la sussistenza del vizio, e in una fase rescissoria, in cui la causa viene nuovamente decisa nel merito. La revocazione è ammessa anche contro il decreto ingiuntivo non opposto, nei casi previsti dall’art. 656 c.p.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 19 luglio 2024, n. 20013: nella revocazione delle pronunce di legittimità, l’errore rilevante consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che induca a supporre esistente o inesistente un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa, deve essere evidente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, essenziale e decisivo, e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 16 aprile 2026, n. 9898: per la revocazione per prove false occorre che la falsità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato prima della domanda; per il dolo processuale non bastano la violazione dell’obbligo di lealtà, il mendacio o le reticenze, ma occorre una macchinazione fraudolenta idonea a paralizzare la difesa avversaria e a impedire l’accertamento della verità.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 22 giugno 2026, n. 21224: chi invoca il ritrovamento di un documento decisivo deve indicare le ragioni dell’impossibilità di produrlo e della sua decisività, e provare con particolare rigore, soprattutto per documenti detenuti da una pubblica amministrazione, che l’ignoranza non dipese da colpa ma da forza maggiore o da un comportamento ostativo dell’avversario; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 giugno 2026, n. 22501: la contrarietà al giudicato costituisce motivo di revocazione solo se la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla relativa eccezione; quando il giudice ha esaminato espressamente il precedente giudicato, escludendone la rilevanza, il vizio non è deducibile per revocazione e il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 5 ottobre 2026, n. 26305: applicando i principi delle Sezioni Unite del 2024, la Corte ha escluso l’errore revocatorio quando le censure non denunciano una svista percettiva immediatamente riconoscibile ma sollecitano una diversa lettura dei motivi e delle risultanze processuali, cioè un errore di giudizio.

Rapporti con altre norme

L’art. 395 c.p.c. va letto con l’art. 396 c.p.c. sulla revocazione delle sentenze passate in giudicato, con gli artt. 398 e seguenti c.p.c. sul procedimento e con l’art. 326 c.p.c. sulla decorrenza dei termini. Per le pronunce della Corte di cassazione valgono gli artt. 391-bis, 391-ter e 391-quater c.p.c. L’art. 656 c.p.c. estende la revocazione al decreto ingiuntivo esecutivo non opposto. Nel processo amministrativo la revocazione è disciplinata dagli artt. 106 e seguenti del codice del processo amministrativo, che rinviano ai casi dell’art. 395 c.p.c.; nel processo tributario dall’art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.) è il rimedio per i terzi pregiudicati dalla sentenza, mentre la revocazione spetta alle parti. Sul piano sostanziale, il dolo della parte può avere rilievo anche ai sensi dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata.