Art. 392 c.p.c. Riassunzione della causa

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

2. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.