Art. 33 c.p.c. Cumulo soggettivo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.