Art. 314 c.p.c.
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
Articolo abrogato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.(90)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.