Art. 281-undecies c.p.c. Forma della domanda e costituzione delle parti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell’articolo 163 e l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.(178)
2. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.(178)
3. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
4. Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.(171)(173)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 281-undecies c.p.c. disciplina l’atto introduttivo del procedimento semplificato di cognizione e la costituzione delle parti. Introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35 del decreto, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) e sostituisce, per questo profilo, l’abrogato art. 702-bis c.p.c.
La scelta del ricorso, anziché della citazione, risponde alla logica di concentrazione del rito: è il giudice a fissare l’udienza e il termine di costituzione del convenuto, e già con i primi atti le parti devono esporre per intero le proprie difese. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo), in vigore dal 26 novembre 2024 e applicabile, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ha riscritto il primo comma, ampliando gli avvertimenti da inserire nel ricorso, e ha precisato nel secondo comma che l’udienza è fissata dal giudice istruttore.
Contenuto della disposizione
Il ricorso. La domanda si propone con ricorso sottoscritto dal difensore a norma dell’art. 125 c.p.c., che deve contenere le indicazioni dell’art. 163, numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5) e 6), c.p.c.: ufficio giudiziario, parti, oggetto, eventuale condizione di procedibilità e sua realizzazione, esposizione dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni, mezzi di prova e documenti, procura. Il ricorso deve inoltre recare gli avvertimenti che la costituzione tardiva comporta le decadenze dei commi terzo e quarto, che la difesa tecnica è obbligatoria salvi i casi dell’art. 86 c.p.c. o di leggi speciali, e che la parte può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto di fissazione dell’udienza. Entro cinque giorni dalla designazione il giudice istruttore fissa con decreto l’udienza di comparizione e assegna al convenuto il termine per costituirsi, che deve scadere non oltre dieci giorni prima dell’udienza. L’attore notifica ricorso e decreto; tra la notificazione e l’udienza devono intercorrere termini liberi di almeno quaranta giorni, o di sessanta se la notificazione avviene all’estero.
La comparsa di risposta. Il convenuto si costituisce depositando la comparsa, nella quale propone le difese, prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti allegati dall’attore, indica mezzi di prova e documenti e formula le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La chiamata del terzo. Il convenuto che intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, dichiararlo nella comparsa e chiedere lo spostamento dell’udienza; il giudice fissa la nuova udienza con decreto e assegna un termine perentorio per la citazione del terzo, che si costituisce nelle forme previste per il convenuto.
Profili applicativi
Gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con ricorso decorrono dal deposito e non dalla notificazione. Il dato è decisivo quando il rito semplificato è usato per azioni soggette a termine di decadenza, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, ora espressamente ammessa dall’art. 281-decies, terzo comma, c.p.c.: il ricorso va depositato entro il termine dell’art. 641 c.p.c., e la successiva notificazione segue i tempi fissati dal giudice.
Il termine di costituzione del convenuto ha rilievo preclusivo: chi si costituisce oltre i dieci giorni anteriori all’udienza perde la possibilità di proporre riconvenzionali, eccezioni in senso stretto e chiamata del terzo. L’onere di contestazione specifica, richiamato dalla norma, rende i fatti non contestati non bisognosi di prova ai sensi dell’art. 115 c.p.c. L’omissione degli avvertimenti è questione da valutare alla luce della disciplina della nullità della citazione dell’art. 164 c.p.c., con particolare attenzione al caso del convenuto non costituito, che degli avvertimenti è il destinatario.
Il termine per la notificazione non è indicato dalla legge ma discende dalla data d’udienza fissata dal giudice, che deve consentire il rispetto dei termini liberi a comparire; se questi non sono rispettati, il contraddittorio non è regolarmente instaurato e occorre una nuova fissazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma rinvia all’art. 125 c.p.c. per la sottoscrizione e all’art. 163 c.p.c. per il contenuto dell’atto, mentre la comparsa di risposta ricalca l’art. 167 c.p.c. e la chiamata del terzo l’art. 269 c.p.c. Lo sviluppo del giudizio è regolato dall’art. 281-duodecies c.p.c. (prima udienza, eccezioni conseguenti alla riconvenzionale, termini per modificare le domande e dedurre prove, conversione nel rito ordinario) e la decisione dall’art. 281-terdecies c.p.c. Per le notificazioni valgono gli artt. 137 ss. c.p.c.; per il calcolo dei termini liberi l’art. 155 c.p.c.; per la difesa personale l’art. 86 c.p.c.; per l’opposizione a decreto ingiuntivo gli artt. 641 e 645 c.p.c.