Art. 269 c.p.c. Chiamata di un terzo in causa
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis.
2. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall’articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.(171)(173)
3. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all’articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis.
La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.(171)(173)
4. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166.
5. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo.(116)(171)(173)(67)(72)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”
Aggiornamento (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”
Aggiornamento (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 269 c.p.c. disciplina le forme della chiamata in causa del terzo su istanza di parte, prevista in generale dall’art. 106 c.p.c. quando la causa è comune al terzo o quando una parte pretende di essere da lui garantita. La norma bilancia due esigenze: consentire che nello stesso processo si definiscano rapporti connessi, evitando giudizi separati e possibili contrasti di giudicati, e impedire che l’ingresso del terzo stravolga i tempi e le preclusioni del giudizio già avviato.
L’articolo, sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e modificato nell’ultimo comma dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, è stato adeguato al nuovo rito di cognizione dall’art. 3, comma 17, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023: il giudice provvede sullo spostamento dell’udienza nel termine delle verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c.; l’attore chiede l’autorizzazione alla chiamata nella prima memoria integrativa dell’art. 171-ter c.p.c.; dopo la chiamata dell’attore restano ferme le preclusioni già maturate e i termini delle memorie decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per il terzo.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Discrezionalità del giudice. Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la decisione di autorizzare la chiamata o di fissare una nuova udienza per consentirla è discrezionale: il giudice valuta l’utilità dell’ampliamento del contraddittorio in rapporto alla ragionevole durata del processo. Il diniego non è impugnabile con l’appello né censurabile in cassazione e può solo essere riproposto al giudice con istanza di revoca.
Opposizione a decreto ingiuntivo. L’opponente, pur attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale: se intende chiamare un terzo deve chiedere al giudice l’autorizzazione nell’atto di opposizione, non potendolo citare direttamente. La chiamata non autorizzata non è sanata dalla costituzione del terzo, perché il raggiungimento dello scopo coincide proprio con il risultato vietato.
Estensione della domanda. Quando il convenuto chiama il terzo indicandolo come vero responsabile, la domanda dell’attore si estende automaticamente al chiamato; ciò non accade nella chiamata in garanzia, in cui il rapporto tra chiamante e chiamato resta autonomo e l’attore, per ottenere condanna diretta del terzo, deve formulare una domanda nei suoi confronti.
Errori frequenti. Dichiarare la chiamata in una comparsa depositata tardivamente; omettere la richiesta di spostamento dell’udienza; per l’attore, chiedere l’autorizzazione oltre la prima memoria o in assenza di un interesse sorto dalle difese avversarie.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 269 c.p.c. dà attuazione all’art. 106 c.p.c. e va distinto dall’intervento volontario (art. 105 c.p.c.) e dall’intervento per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), nonché dall’integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.). La comparsa di risposta e i suoi contenuti a pena di decadenza sono regolati dall’art. 167 c.p.c.; i termini di comparizione dall’art. 163-bis c.p.c.; le verifiche preliminari e le memorie integrative dagli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. Nel rito del lavoro la chiamata del terzo è regolata dall’art. 420 c.p.c., con regole proprie sui tempi e sulle forme. Per l’estromissione del garantito rileva l’art. 108 c.p.c.