Art. 266 c.p.c. Revisione del conto approvato
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.