Art. 230 c.p.c. Modo dell’interrogatorio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

2. Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.

3. Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, a eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.