Art. 227 c.p.c. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.
2. Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.