Art. 227 c.p.c. Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

2. Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.