Art. 198 c.p.c. Esame contabile

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

2. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.