Art. 176 c.p.c. Forma dei provvedimenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

2. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.(134)

Testo in vigore dal 31 gennaio 2012

Note di aggiornamento

Aggiornamento (134)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l’art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.