Art. 153 c.p.c. Improrogabilità dei termini perentori

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

2. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 153 c.p.c. enuncia il carattere tipico dei termini perentori, quelli cioè il cui mancato rispetto determina la decadenza dal potere di compiere l’atto: essi non possono essere abbreviati né prorogati, neppure con l’accordo delle parti. La regola garantisce la certezza dei tempi del processo e la parità delle armi, sottraendo alla disponibilità dei contendenti e del giudice le scadenze che la legge ha voluto rigide.

Il secondo comma, inserito dall’art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo quella data, ha introdotto un rimedio di portata generale: la rimessione in termini della parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. In precedenza l’istituto era previsto dall’art. 184-bis c.p.c. con riferimento alla sola fase di trattazione; collocandolo tra le norme generali sui termini, il legislatore lo ha reso applicabile a ogni decadenza processuale, comprese quelle relative alle impugnazioni.

Contenuto della disposizione

  • Termini perentori: sono tali solo quelli espressamente qualificati come perentori dalla legge (art. 152, secondo comma, c.p.c.) o fissati dal giudice quando la legge lo consente; la perentorietà non si presume.
  • Divieto di modifica: il giudice non può abbreviarli né prorogarli e le parti non possono derogarvi con accordo; l’atto compiuto oltre la scadenza è inammissibile o improcedibile secondo la disciplina specifica.
  • Rimessione in termini: presuppone una decadenza già verificatasi e una causa non imputabile alla parte, cioè un impedimento estraneo alla sua sfera di controllo, che la parte deve dimostrare.
  • Procedimento: il giudice provvede secondo l’art. 294, secondo e terzo comma, c.p.c.: se ritiene verosimili i fatti allegati ammette, se necessario, la prova e, se accoglie l’istanza, rimette la parte in termini fissando le modalità per compiere l’atto.

Profili applicativi

Termini ordinatori. I termini non perentori possono essere prorogati ai sensi dell’art. 154 c.p.c., ma solo prima della scadenza; una volta spirati, anche i termini ordinatori producono effetti preclusivi analoghi, salva la rimessione in termini se ne ricorrono i presupposti.

Causa non imputabile. La giurisprudenza richiede un impedimento di carattere assoluto. Non integrano causa non imputabile la scarsa diligenza, i disguidi organizzativi dello studio legale, la mera allegazione di malfunzionamenti informatici non documentati. Possono invece rilevare eventi oggettivi e imprevedibili, come un improvviso e grave impedimento del difensore che non abbia consentito di farsi sostituire, o un errore indotto da un mutamento imprevedibile della giurisprudenza sulle regole del processo.

Tempestività dell’istanza. L’istanza va proposta con immediatezza, appena cessato l’impedimento o appena la parte ha avuto consapevolezza della decadenza, e deve essere accompagnata, quando possibile, dal compimento dell’atto omesso. Non è sufficiente che sia proposta prima che il giudice dichiari l’inammissibilità o l’improcedibilità.

Errori frequenti. Chiedere la rimessione in termini senza documentare l’impedimento; attendere l’eccezione della controparte prima di attivarsi; confondere la rimessione con una proroga, che per i termini perentori non è mai consentita.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 luglio 2011, n. 15144: la parte che abbia impugnato confidando in un consolidato orientamento di legittimità sulle norme del processo, poi mutato dalle Sezioni Unite nel senso di un termine più breve già scaduto, incorre in errore scusabile, e il suo atto va considerato tempestivo; l’imprevedibile mutamento giurisprudenziale non può tradursi in una decadenza a suo danno.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 marzo 2025, n. 6431: nel dichiarare inammissibile un ricorso in materia disciplinare forense, la Corte ribadisce che la causa non imputabile deve avere carattere di impedimento assoluto e non può consistere in una mancanza di diligenza o in un difetto di organizzazione dell’attività professionale del difensore; un tale deficit esclude la rimessione in termini, a prescindere dalla buona fede.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 16 ottobre 2025, n. 27626: la rimessione presuppone che la parte si attivi con tempestività, in un termine ragionevolmente contenuto; la tempestività va valutata rispetto al momento in cui la parte o il suo difensore ha avuto consapevolezza della decadenza e non è garantita dal solo fatto che l’istanza preceda la declaratoria di improcedibilità.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 15 luglio 2026, n. 23234: il tardivo deposito del ricorso per cassazione ne determina l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio; il ricorrente può evitarla chiedendo la rimessione in termini appena cessato l’impedimento e depositando contestualmente l’atto, ma deve dimostrare la causa non imputabile, non bastando l’affermazione di un malfunzionamento informatico non provato.

Rapporti con altre norme

L’art. 153 c.p.c. presuppone la distinzione tra termini legali e giudiziari e tra termini perentori e ordinatori dell’art. 152 c.p.c.; la proroga dei termini ordinatori è regolata dall’art. 154 c.p.c. e il computo dall’art. 155 c.p.c. Il procedimento di rimessione rinvia all’art. 294 c.p.c., dettato per il contumace che si costituisce tardivamente. Norme speciali di rimessione si trovano per l’impugnazione tardiva del contumace involontario (art. 327, secondo comma, c.p.c.) e, nel processo penale, nell’art. 175 c.p.p. Il principio dell’art. 156 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo opera per i vizi di forma e non sana l’inosservanza dei termini perentori. Sul piano costituzionale vengono in rilievo il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).