Art. 153 c.p.c. Improrogabilità dei termini perentori
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
2. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 153 c.p.c. enuncia il carattere tipico dei termini perentori, quelli cioè il cui mancato rispetto determina la decadenza dal potere di compiere l’atto: essi non possono essere abbreviati né prorogati, neppure con l’accordo delle parti. La regola garantisce la certezza dei tempi del processo e la parità delle armi, sottraendo alla disponibilità dei contendenti e del giudice le scadenze che la legge ha voluto rigide.
Il secondo comma, inserito dall’art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo quella data, ha introdotto un rimedio di portata generale: la rimessione in termini della parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. In precedenza l’istituto era previsto dall’art. 184-bis c.p.c. con riferimento alla sola fase di trattazione; collocandolo tra le norme generali sui termini, il legislatore lo ha reso applicabile a ogni decadenza processuale, comprese quelle relative alle impugnazioni.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Termini ordinatori. I termini non perentori possono essere prorogati ai sensi dell’art. 154 c.p.c., ma solo prima della scadenza; una volta spirati, anche i termini ordinatori producono effetti preclusivi analoghi, salva la rimessione in termini se ne ricorrono i presupposti.
Causa non imputabile. La giurisprudenza richiede un impedimento di carattere assoluto. Non integrano causa non imputabile la scarsa diligenza, i disguidi organizzativi dello studio legale, la mera allegazione di malfunzionamenti informatici non documentati. Possono invece rilevare eventi oggettivi e imprevedibili, come un improvviso e grave impedimento del difensore che non abbia consentito di farsi sostituire, o un errore indotto da un mutamento imprevedibile della giurisprudenza sulle regole del processo.
Tempestività dell’istanza. L’istanza va proposta con immediatezza, appena cessato l’impedimento o appena la parte ha avuto consapevolezza della decadenza, e deve essere accompagnata, quando possibile, dal compimento dell’atto omesso. Non è sufficiente che sia proposta prima che il giudice dichiari l’inammissibilità o l’improcedibilità.
Errori frequenti. Chiedere la rimessione in termini senza documentare l’impedimento; attendere l’eccezione della controparte prima di attivarsi; confondere la rimessione con una proroga, che per i termini perentori non è mai consentita.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 153 c.p.c. presuppone la distinzione tra termini legali e giudiziari e tra termini perentori e ordinatori dell’art. 152 c.p.c.; la proroga dei termini ordinatori è regolata dall’art. 154 c.p.c. e il computo dall’art. 155 c.p.c. Il procedimento di rimessione rinvia all’art. 294 c.p.c., dettato per il contumace che si costituisce tardivamente. Norme speciali di rimessione si trovano per l’impugnazione tardiva del contumace involontario (art. 327, secondo comma, c.p.c.) e, nel processo penale, nell’art. 175 c.p.p. Il principio dell’art. 156 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo opera per i vizi di forma e non sana l’inosservanza dei termini perentori. Sul piano costituzionale vengono in rilievo il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).