Art. 77 Codice Privacy Modalità particolari

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.