Art. 75 Codice Privacy Specifiche condizioni in ambito sanitario

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.