Art. 59 Codice Privacy Accesso a documenti amministrativi e accesso civico

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Periodo soppresso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.