Art. 2-sex-decies Codice Privacy Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni
Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.