Art. 144 Codice Privacy Segnalazioni

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.