Art. 140-bis Codice Privacy Forme alternative di tutela

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l’interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.