Art. 128 Codice Privacy Trasferimento automatico della chiamata

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Testo in vigore dal 1° giugno 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.