Art. 111 Codice Privacy Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro
Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all’interessato.