Art. 107 Codice Privacy Trattamento di categorie particolari di dati personali

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.