Art. 102 Codice Privacy Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare:

e del Regolamento

a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Testo in vigore dal 19 settembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.