Art. 102 Codice Privacy Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
Codice privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare:
e del Regolamento
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica