Art. 733 c.p. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a lire mille.

2. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.(20)

Testo in vigore dal 5 luglio 1956

Note di aggiornamento

Aggiornamento (20)

La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storica (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all’ammenda prevista dall’art. 733 del Codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all’ammenda prevista dall’art. 734 dello stesso Codice penale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.