Art. 730 c.p. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.
2. Soggiace all’ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.