Art. 730 c.p. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.

2. Soggiace all’ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.