Art. 649 c.p. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1° del coniuge non legalmente separato;
1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 649 c.p. chiude il titolo dei delitti contro il patrimonio con una disciplina di favore per i fatti commessi tra stretti familiari. La norma prevede due regimi: la non punibilità assoluta, quando la vittima è il coniuge non separato, la parte dell’unione civile, un ascendente o un discendente, un affine in linea retta, l’adottante o l’adottato, o il fratello o la sorella conviventi; la procedibilità a querela, per una cerchia più ampia e meno stretta di congiunti.
La ratio è di politica criminale: il legislatore ha ritenuto preferibile che i conflitti patrimoniali interni alla famiglia vengano composti al suo interno, senza l’intervento della pena, in considerazione della comunanza di interessi economici e della tutela dell’unità familiare. Si tratta quindi di una causa di non punibilità in senso stretto, di natura personale: il fatto resta reato, ma lo Stato rinuncia a punirlo per ragioni di opportunità. Il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, con effetto dall’11 febbraio 2017, ha inserito il numero 1-bis, relativo alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, e ha esteso il regime della querela alla parte dell’unione civile che abbia manifestato la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello stato civile.
Contenuto della disposizione
Il rapporto familiare deve sussistere al momento del fatto. La causa di non punibilità non si comunica ai concorrenti estranei al vincolo (art. 119 c.p.), che restano punibili. In presenza dei presupposti del primo comma il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento perché l’imputato non è punibile.
Profili applicativi
La norma ricorre spesso nelle vicende di crisi familiare: prelievi dal conto del genitore anziano, appropriazione di beni dell’eredità, sottrazione di oggetti dalla casa coniugale, danneggiamenti nel corso della separazione. Prima di presentare una denuncia è indispensabile verificare il vincolo e la sua natura: tra coniugi conviventi il fatto non è punibile; dopo la separazione legale occorre la querela, da proporre nei termini ordinari; dopo il divorzio il vincolo viene meno e si applica la disciplina comune.
Un nodo frequente è quello del convivente di fatto. La giurisprudenza di legittimità esclude l’estensione analogica dell’art. 649 c.p. alla convivenza more uxorio, perché le cause di non punibilità in senso stretto hanno carattere eccezionale; resta salva, per altre norme di natura diversa, la diversa soluzione adottata dalle Sezioni Unite in tema di art. 384 c.p.
Altro tema ricorrente riguarda la violenza alla persona: anche i delitti contro il patrimonio diversi da quelli espressamente elencati, se commessi con violenza, restano punibili. Il terzo comma impedisce così che il vincolo familiare si traduca in immunità per le aggressioni patrimoniali violente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 649 c.p. opera per i soli delitti contro il patrimonio del titolo XIII; non si applica ai delitti contro la famiglia, come la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) o i maltrattamenti (art. 572 c.p.), che restano autonomamente punibili anche quando si accompagnano a condotte di spoliazione. La procedibilità a querela del secondo comma si coordina con le regole generali degli artt. 120 ss. c.p. sulla querela e con la sua remissione (art. 152 c.p.). Il rapporto con l’art. 384 c.p. è di netta distinzione: questo è una scusante, estensibile per analogia, mentre l’art. 649 c.p. è una causa personale di non punibilità. Le nozioni di coniuge, unione civile, affinità e adozione si ricavano dal codice civile e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; l’art. 574-bis c.p. e il numero 1-bis dell’art. 649 c.p. confermano che il legislatore ha dato rilievo solo alla convivenza formalizzata. Sul piano civilistico, la non punibilità non esclude il diritto della vittima alle restituzioni e al risarcimento davanti al giudice civile (art. 2043 c.c.).