Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Testo in vigore dal 11 gennaio 2024

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.