Art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo…
(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
2. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 392 c.p. punisce l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, comunemente detto “ragion fattasi”. È la prima delle due norme del capo dedicato alla tutela arbitraria delle private ragioni, tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia. Il bene tutelato è il monopolio statale della giurisdizione: chi, potendo rivolgersi al giudice, si fa giustizia da sé sostituisce la propria forza alla decisione dell’autorità. In via secondaria la norma protegge anche il possesso e il patrimonio di chi subisce la condotta.
La disposizione contiene inoltre, al secondo e al terzo comma, la definizione legale di violenza sulle cose, che vale “agli effetti della legge penale” e quindi per tutte le norme che usano questa espressione, come l’aggravante del furto dell’art. 625, primo comma, n. 2, c.p. Il terzo comma, che estende la nozione ai programmi e ai sistemi informatici, è stato aggiunto dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, in vigore dal 14 gennaio 1994.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile a querela della persona offesa ed è punito con la multa fino a 516 euro. Se oltre alla violenza sulle cose vi è violenza o minaccia alle persone, si applica l’art. 393 c.p.
Profili applicativi
La casistica è molto ricca nei rapporti di vicinato, condominiali e locatizi: la sostituzione della serratura o l’apposizione di un lucchetto per impedire l’accesso a un immobile; il distacco delle utenze da parte del locatore per costringere il conduttore moroso a lasciare l’alloggio; la rimozione di recinzioni, cancelli o manufatti ritenuti abusivi; la chiusura di un passaggio conteso; l’occupazione di un immobile con forzatura degli accessi da parte di chi ne rivendica il rilascio. In tutti questi casi l’agente si attribuisce con la forza il risultato che avrebbe potuto ottenere con un’azione possessoria, di rilascio o di condanna.
Errore frequente è ritenere che avere ragione nel merito escluda il reato: la fondatezza o meno della pretesa è irrilevante, perché la norma punisce il metodo, cioè la sostituzione dell’autotutela al giudice. Sul piano probatorio rilevano le comunicazioni tra le parti, le diffide e il loro contenuto: una diffida con termini irrisori, inviata solo per precostituire una giustificazione, non dimostra la buona fede né rende lecito il ricorso alle vie di fatto. Il reato, di modesta gravità, si presta spesso all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e alla definizione mediante remissione della querela o condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 393 c.p. disciplina l’ipotesi più grave dell’esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone. Rispetto al danneggiamento (art. 635 c.p.), che oggi è penalmente rilevante solo nelle forme aggravate, l’art. 392 c.p. è norma speciale per il fine di esercitare un preteso diritto. Va distinto dall’invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e dalla turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), che non presuppongono una pretesa giuridicamente azionabile. La nozione di violenza sulle cose è richiamata da numerose norme, tra cui l’art. 625, primo comma, n. 2, c.p. (furto aggravato) e l’art. 624-bis c.p. Sul piano civile, gli strumenti alternativi all’autotutela sono le azioni possessorie (artt. 1168 e 1170 c.c.), il procedimento per convalida di sfratto (art. 657 c.p.c.) e l’esecuzione per rilascio (art. 605 c.p.c.).