Art. 296 c.p. Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.