Art. 145 c.p. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
2. Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
3. 1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
4. 2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
5. 3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
6. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.