Art. 145 c.p. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

2. Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

3. 1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

4. 2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

5. 3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

6. In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.