Art. 940-ter Codice Navigazione Sostituibilità dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.