Art. 927 Codice Navigazione Luogo di rimpatrio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.

2. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.