Art. 927 Codice Navigazione Luogo di rimpatrio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.
2. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.