Art. 828 Codice Navigazione Obbligo di comunicazione di incidente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il ENAC, l’ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l’autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.