Art. 792 Codice Navigazione Funzioni di polizia e di vigilanza
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall’ENAC.
1. Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall’ENAC.
Testo in vigore dal 21 ottobre 2005
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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