Art. 792 Codice Navigazione Funzioni di polizia e di vigilanza

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall’ENAC.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.